le seguenti norme regolamentari:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  applicazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre
1981, n. 85: "Norme per favorire  l'inserimento  nella  vita  sociale
delle  persone con difficolta' psichiche, fisiche e sensoriali", sono
concessi contributi nelle  spese  per  l'installazione  di  ascensori
delle misure previste dalla vigente normativa oppure di altri sistemi
atti al superamento di  dislivelli,  alle  cooperative  edilizie  che
costruiscano  nuovi alloggi di abitazione e alle cooperative medesime
per edifici gia' esistenti.