le seguenti norme regolamentari: Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85: "Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficolta' psichiche, fisiche e sensoriali", sono concessi contributi nelle spese per l'installazione di ascensori delle misure previste dalla vigente normativa oppure di altri sistemi atti al superamento di dislivelli, alle cooperative edilizie che costruiscano nuovi alloggi di abitazione e alle cooperative medesime per edifici gia' esistenti.